Numeri civici
Per i nuovi fabbricati e/o per quelli esistenti oggetto di ristrutturazione edilizia devi richiedere l'assegnazione e/o l'attestazione della numerazione civica.
Il Comune, unico organo competente, a seguito della richiesta della proprietà assegna la numerazione civica ai nuovi fabbricati e/o attesta la numerazione per quelli esistenti oggetto di ristrutturazione edilizia. Concluso l'esame della pratica, il richiedente viene invitato con comunicazione scritta, al ritiro dell'atto di assegnazione. Nel caso l'atto di assegnazione non venga ritirato entro il termine fissato nella comunicazione di ritiro la pratica sarà archiviata, e per ottenere l'assegnazione richiesta occorrerà presentare una nuova domanda. Qualora la documentazione prodotta non fosse completa, verranno richieste integrazioni ed il procedimento si sospende.
Come accedere ai servizi online
- Autenticazione SPID livello alto
Per informazioni aggiuntive
Il servizio è online solo per i procedimenti inerenti le attività produttive. SuapER
Per integrazioni volontarie relativamente a procedimenti inerenti attività produttive: suap@cert.distrettoceramico.mo.it
Per integrazioni volontarie relativamente a strutture residenziali: contattare l'ufficio del Comune di competenza
Per informazioni sul procedimento: contattare l'ufficio del Comune sede dell'intervento
Costi
Bisogna reperire ed installare la tabella, conforme alla normativa vigente, con l'indicazione del numero assegnato in quanto, al momento, non viene fornita dal Comune
- n. 2 marche da bollo
Tempi e scadenze
Tempi:
30 giorni dalla data di protocollo della domanda
Responsabile provvedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).