Caccia: rilascio tesserino regionale
I cacciatori residenti, in possesso della licenza di porto d'armi per uso caccia, possono richiedere che gli venga rilasciato il tesserino regionale per la caccia.
Il tesserino regionale per l'esercizio venatorio viene rilasciato di norma all'atto della domanda, presentando allo Sportello del Cittadino la documentazione indicata o su richiesta delle relative associazioni.
Condizioni per il rilascio del tesserino:
1 - Presentazione dei documenti o di una dichiarazione dell'interessato (ai sensi del D.P.R. 445/2000) dalla quale risulti:
- il possesso della licenza di porto d’armi per uso caccia con l’indicazione della Questura di rilascio, numero di licenza e data di rilascio;
- di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile ad uso di caccia e dell’addizionale di cui all’art. 24, comma 1 della legge 157/92;
- di aver provveduto al versamento delle quote assicurative di cui all’art. 12, ottavo comma, della legge 157/92;
- di aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l’opzione sulla forma di caccia prescelta a norma dell’art.34 L.R. 8/94 e successive modifiche, con indicazione della scelta effettuata a), b) o c).
Se l’esercizio della caccia è svolto in ATC/CA l’interessato deve altresì dichiarare:
- di aver provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse Concessioni regionali e altri Tributi, con causale: abilitazione esercizio venatorio stagione ..../.... (N.B.: la validità annuale della tassa decorre dalla data di rilascio della licenza);
- gli ATC/CA ai quali è regolarmente iscritto per la stagione venatoria entrante;
- di aver provveduto al versamento della quota di iscrizione agli ATC/CA
Qualora invece l’esercizio della caccia sia svolto esclusivamente in Azienda Venatoria l’interessato deve dichiarare:
- di praticare l’esercizio venatorio esclusivamente in Azienda Venatoria.
2 - Avere riconsegnato, entro il 31 marzo, l'ultimo tesserino utilizzato , a norma dell’art. 39, comma 1, lett. b) della L.R. 8/94 e successive modifiche
N.B. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e/o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato il tesserino relativo alla stagione venatoria entrante a meno che non venga prodotta apposita denuncia dell’avvenuto smarrimento o deterioramento all’autorità di Pubblica Sicurezza o locale stazione dei Carabinieri. La denuncia deve comunque essere prodotta entro il 31 marzo.
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