Accessibilità

Separazione e divorzio

Per concludere un accordo di separazione/divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione/divorzio, i coniugi possono comparire davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune. In questo caso l'assistenza degli avvocati è facoltativa. Può ricevere l’accordo il Comune di celebrazione del matrimonio (civile o religioso), o il Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (tra due cittadini italiani, o tra un cittadino italiano e uno straniero), o il Comune di residenza di uno dei coniugi.

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno  un legale per parte, oppure, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo: assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti), 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio.
Per informazioni aggiuntive

Telefono, sportello, posta elettronica.

Stato civile

Responsabile: Daniela Giacobazzi

Contatti

Telefono: 059 416 270 Fax 059 416 271
Email: statocivile@comune.formigine.mo.it
PEC: statocivile@cert.comune.formigine.mo.it

Orari

Dal lunedì al sabato 8.15-12.15
giovedì 8.15-13.30 / 14.15-17.45

L'ufficio risponde telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00

Il giovedì anche di pomeriggio dalle 14.15 alle 17.30 

il sabato dalle 8.15 alle 12.00

Sede

Piazza Unità d'Italia, 30
41043 Formigine (MO)

 

Stato civile

Responsabile: Daniela Giacobazzi

Contatti

Telefono: 059 416 270 Fax 059 416 271
Email: statocivile@comune.formigine.mo.it
PEC: statocivile@cert.comune.formigine.mo.it

Orari

Dal lunedì al sabato 8.15-12.15
giovedì 8.15-13.30 / 14.15-17.45

L'ufficio risponde telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00

Il giovedì anche di pomeriggio dalle 14.15 alle 17.30 

il sabato dalle 8.15 alle 12.00

Sede

Piazza Unità d'Italia, 30
41043 Formigine (MO)

 

Costi

 Euro 16.00 di diritto fisso

 

Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente presso la Cassa della Tesoreria Comunale BANCA BPER in Via Trento Trieste, 11 -Formigine

oppure può essere effettuato on line tramite PagoPA

Causale: Diritto fisso-Art.12 c.6-L.162/2014 

Tempi e scadenze

Tempi:

L'accordo di separazione/divorzio viene concluso con almeno due appuntamenti: il primo dove le parti dichiarano le loro volontà e il secondo (dopo almeno 30 giorni dal primo) per confermarle. La mancata comparizione al secondo incontro equivarrà a mancata conferma dell'accordo stesso. La separazione/divorzio decorre dalla firma della prima dichiarazione.

Att.ne dal 1 febbraio 2022  per entrare in qualsiasi ufficio pubblico l'utente dovrà esibire il green pass

Responsabile provvedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile non è previsto ricorso amministrativo, ma solamente ricorso in sede giudiziaria, secondo la previsione dell'art.95 del D.P.R. 396/2000

chi ".....intende opporsi ad un rifiuto dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento..."deve rivolgersi al Tribunale con ricorso.

Normativa

Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
Legge 6/5/2015, n.55 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra i coniugi.

Altre informazioni

Modifica degli accordi :
E' possibile per i coniugi modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno avere contenuto patrimoniale.

 

 

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