Accessibilità

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

Con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, un cittadino attesta informazioni che sono già presenti nei registri delle Pubbliche Amministrazioni (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, nascita, ecc.). Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un cittadino attesta qualsiasi stato, fatto o qualità personale a sua diretta conoscenza e non necessita di autentica.

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (acqua, luce, telefono...ecc.) non possono più chiedere certificati (stato di famiglia, residenza..) ai cittadini, ma devono accettare da loro l'autocertificazione cioè le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio.

Alle dichiarazioni deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità di chi firma.

Quindi l'Ufficio Pubblico che richiede quelle informazioni dovrà accettare solo la dichiarazione del cittadino senza marca da bollo e senza autentica.

Anche i privati possono accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, ma loro possono chiedere che la firma di queste dichiarazioni sia autenticata in Comune.

 

Le autocertificazioni devono essere sempre accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, il quale deve necessariamente essere  maggiorenne. 

Per sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessario munirsi di un documento di identità in corso di validità.

 

Come accedere ai servizi online
  • Senza autenticazione
  • Autenticazione SPID livello medio
Per informazioni aggiuntive

sportello, posta elettronica, telefono

Per prendere appuntamento telefonare il N.059416167 oppure on line

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) UE N.679/2016 informiamo che, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e per il periodo strettamente necessario al loro utilizzo.

 

Anagrafe

Responsabile: Daniela Giacobazzi

Contatti

Telefono: Tel. 059 416 167 - 059 416 229
Email: anagrafe@comune.formigine.mo.it
PEC: servizidemografici@cert.comune.formigine.mo.it

Orari

Dal lunedì al sabato 8.15-12.15

lunedì pomeriggio dalle 14.15-17.45

giovedì 8.15-13.30 / 14.15-17.45

L'anagrafe risponde telefonicamente con i seguenti orari: 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 08.15 alle 13.00

giovedì mattina dalle 8.15 alle 13.30

sabato dalle 8.15 alle 12.00

giovedì pomeriggio anche  dalle 14.15 alle 17.30

 

 

 

Sede

Piazza Unità d'Italia, 30
41043 - Formigine  

 

Costi

Qualora sia necessaria l'autentica della firma per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio occorre

-1 marca da bollo da Euro 16.00 (da comprare in tabaccheria)

 

Responsabile provvedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

D.P.R. n.445/2000
L. n. 183 del 12 novembre 2011

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