Accessibilità

Convivenze di Fatto

Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni che decidono di convivere senza sposarsi, nè unirsi civilmente: devono coabitare ed avere residenza nella stessa abitazione, devono dichiarare di essere uniti stabilmente da legami affettivi, di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non devono essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione. Le convivenze di fatto, possono riguardare sia le coppie eterosessuali che le coppie omosessuali.

I richiedenti devono presentare una dichiarazione congiunta di essere uniti stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, unitamente alle copie dei documenti d'identità (vedi Modulistica). 

 

 

 

 

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Sportello, telefono, posta elettronica

Per prendere appuntamento telefonare il N.059416167 oppure on line

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) UE N.679/2016 informiamo che, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e per il periodo strettamente necessario al loro utilizzo.

 

Anagrafe

Responsabile: Daniela Giacobazzi

Contatti

Telefono: Tel. 059 416 167 - 059 416 229
Email: anagrafe@comune.formigine.mo.it
PEC: servizidemografici@cert.comune.formigine.mo.it

Orari

Dal lunedì al sabato 8.15-12.15

lunedì pomeriggio dalle 14.15-17.45

giovedì 8.15-13.30 / 14.15-17.45

L'anagrafe risponde telefonicamente con i seguenti orari: 

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 08.15 alle 13.00

giovedì mattina dalle 8.15 alle 13.30

sabato dalle 8.15 alle 12.00

giovedì pomeriggio anche  dalle 14.15 alle 17.30

 

 

 

Sede

Piazza Unità d'Italia, 30
41043 - Formigine  

 

Costi

Il servizio è gratuito.

Tempi e scadenze

Tempi:

Due giorni lavorativi per le registrazioni delle dichiarazioni nello schedario anagrafico del Comune di Formigine della Convivenza di Fatto.

30 giorni per la verifica dei requisiti, salvo esito negativo degli accertamenti

Responsabile provvedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione

L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi

L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

Legge 20 maggio 2016, n. 76 riguardante la "Regolamentazione dell unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" (articoli da 36 a 65).

Circolare Ministero Interno 1 giugno 2016, n. 7.

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