Albo Presidenti di Seggio: iscrizione
Il Presidente di seggio è un cittadino, iscritto nelle liste elettorali del Comune, che ha il compito e la responsabilità di coordinare la sezione elettorale, cioè il seggio, durante le operazioni di voto. Per essere nominati presidenti è necessario essere iscritti all'Albo che viene aggiornato annualmente. L’iscrizione viene fatta a domanda dell’interessato e rimane valida finchè non vengono meno i requisiti o non si chiede espressamente la cancellazione dall’Albo. La nomina per le singole elezioni viene fatta dalla Corte di Appello.
I presidenti di seggio debbono possedere un titolo di studio di scuola media superiore e non devono superare il settantesimo anno di età nel giorno fissato per le elezioni.
Responsabile: Arianna Gubertini
Contatti
Telefono:
059 416 235 - fax 059 57 49 20
Email:
elettorale@comune.formigine.mo.it
Orari
Martedì e giovedì dalle 9.00 elle 12.00 previo appuntamento telefonico al numero 059416167 oppure da appuntamenti on line
N.b.: le tessere elettorali sono stampate e consegnate agli elettori, nel rispetto del D.P.R. 08/09/2000 n.299, negli orari sopraindicati
Sede
Via Unità d'Italia, 26 - 41043 Formigine
Piano terra - ufficio n. 14
Tempi e scadenze
Scadenze:
La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.
L'iscrizione rimane valida finché non vengono meno i requisiti o non si chiede espressamente la cancellazione dall'Albo.
Referente principale da contattare
Responsabile procedimento
Soggetto con potere sostitutivo
Strumenti di tutela
Strumenti di tutela giurisdizionale
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)
L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.
Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.
Strumenti di tutela amministrativa
- Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni;
- Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570;
Legge 21 marzo 1990, n. 53