Accessibilità

Cani: iscrizione all’anagrafe, variazioni, passaporto

I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio devono iscrivere i propri animali all'Anagrafe canina del comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano in possesso. Inoltre devono comunicare all'Anagrafe canina smarrimento, sottrazione, cessione, morte, cambio di residenza o rinuncia alla proprietà dell’animale.

Il proprietario dell’animale per l’iscrizione all'anagrafe regionale può recarsi:

  • all’Ufficio anagrafe canina del suo Comune di residenza e qui effettuare l’iscrizione. All’atto dell’iscrizione gli sarà consegnato il microchip identificativo che verrà poi inserito da un medico veterinario.
  • da un medico veterinario accreditato che registrerà e identificherà direttamente l’animale.

Il microchip è riconosciuto come unico sistema identificativo di cani, gatti e furetti ai fini dell’iscrizione all’anagrafe regionale degli animali d’affezione

L’identificazione dei cani e degli altri animali avviene mediante inserimento sottocutaneo nella regione mediana del collo, lato sinistro (dietro l’orecchio sinistro) di un unico microchip.

L’applicazione del microchip è eseguita sempre e solo da un medico veterinario.

L’anagrafe regionale degli animali d’affezione è il sistema informatizzato presso cui sono registrati tutti i cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna. In tale banca dati sono registrati anche i gatti e furetti obbligatoriamente identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo e i gatti identificati mediante microchip su richiesta del proprietario o per altri fini (per esempio nelle attività di controllo delle colonie feline).

Obiettivo della banca-dati è di rintracciare, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino, il legittimo proprietario di qualsiasi cane, gatto o furetto (rinvenuto vagante sul territorio) che sia dotato dell’apposito microchip e che sia stato regolarmente iscritto presso l’Anagrafe Canina di qualsiasi Comune della Regione Emilia-Romagna.

In caso il cane abbia già il microchip e venga acquisito da altro soggetto, il nuovo proprietario è tenuto a presentarsi presso il proprio comune di residenza consegnando il modulo “Dichiarazione di passaggio di proprietà” debitamente compilato e sottoscritto da entrambe le parti, allegando il documento d’identità del cedente e dell’acquirente.

In caso di cessione ad altra persona, il proprietario è tenuto a presentarsi presso il proprio comune di residenza consegnando il modulo “Dichiarazione di passaggio di proprietà” debitamente compilato e sottoscritto da entrambe le parti, allegando il documento d’identità del cedente e dell’acquirente.

Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore entro tre giorni, mentre la cessione definitiva, la morte e i cambiamenti della propria residenza entro quindici giorni.

Diritti Animali

Responsabile: Alessandra Costantini

Contatti

Telefono: 059 416 344
Email: s_tiviroli@comune.formigine.mo.it
PEC: area3@cert.comune.formigine.mo.it

Orari

orario ufficio (per informazioni telefoniche):

dal lunedì al venerdì 8.30-13.30

 

Orario Sportello:

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato 8.15-12.15

Giovedì 8.15-13.30 / 14.15-17.45

Sede

Via Unità d'Italia, 26
41043 Formigine

 

Costi

Contribuzione a carico del richiedente per l'acquisto di microchip, costo: 3 euro.

 

Pagamento in contanti presso la tesoreria comunale

oppure con PagoPa

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela giurisdizionale

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa (art. 113 Cost.)

L'organo competente per la tutela giurisdizionale per atti e/o provvedimenti ritenuti illegittimi sono il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna (in primo grado) e il Consiglio di Stato (secondo grado).

Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:
60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell'atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza; in caso di termini diversi, gli stessi sono comunque specificati nell’atto medesimo.

Termini per presentare un ricorso contro il silenzio della pubblica amministrazione
L'azione può essere proposta trascorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che l’Amministrazione continua ad essere inadempiente e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi
L'azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Strumenti di tutela amministrativa

  • Ricorso in opposizione: avanti la stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni; 
  • Ricorso gerarchico: avanti l’Autorità gerarchicamente superiore, entro 30 giorni; 
  • Ricorso straordinario al Capo dello Stato: entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell'atto impugnato ritenuto illegittimo (in alternativa al ricorso al T.A.R., Tribunale Amministrativo Regionale).
Normativa

LEGGE REGIONALE n. 27 del 2000, Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina

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