Il commercio e la somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche devono essere esercitati con modalità e attrezzature appropriate al fine di garantire che i prodotti stessi siano protetti da contaminazioni esterne (tra cui pericoli fisici, chimici e microbiologici) e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e caratteristiche. Il Ministero della Salute con ordinanza del 3 aprile 2002 detta quindi una serie di prescrizioni alle quali attenersi. A titolo di esempio, se si utilizzano banchi temporanei, questi devo essere rialzati da terra di almeno 1 metro avere caratteristiche di stabilità ed essere costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Nel caso di vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e articoli alimentari non deperibili, il livello minimo è di 50 cm.

I commercianti ambulanti del settore alimentare sono inoltre obbligati ad adottare il regolamento della Comunità Europea n. 852 del 2004, recepito in Italia dal Decreto Legislativo n. 193 del 2007, che ha introdotto il sistema HACCP. Si tratta di un sistema di sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti il cui obiettivo è prevenire i pericoli di contaminazione alimentare. Esso si basa sul concetto di prevenzione attraverso l’analisi dei pericoli che si possono verificare in ogni fase del processo produttivo e nelle fasi successive come lo stoccaggio, il trasporto, la conservazione e la vendita al consumatore. Il commerciante ambulante (come tutti coloro che trattano gli alimenti, ad esempio ristoranti, bar pasticcerie, negozi di alimentari e ortofrutta, macellerie, panifici…) deve seguire determinate procedure operative dotando la propria impresa del Piano di autocontrollo HACCP, chiamato abitualmente “Manuale HACCP”.
L’Azienda Sanitaria Locale effettua i controlli ispettivi per verificare il rispetto della normativa adottando tutti i provvedimenti per tutelare la salute dei consumatori.