L’area mercatale può essere occupata dagli operatori dalle 6:30 alle 14:30. E’ tuttavia fatto divieto di abbandonare il posteggio prima delle ore 13,00.
I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, agli operatori – c.d. spuntisti – in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari le dimensioni delle attrezzature e la possibilità di transito all’interno del mercato. Gli ambulanti che intendono partecipare all’assegnazione dei posteggi devono presentare apposita comunicazione, almeno 30 giorni prima. Gli spuntisti devono presentarsi tra le ore 08:00 e le 08:10 per firmare il registro delle presenze.
I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocate nello spazio delimitato dall’apposita segnaletica orizzontale e indicato nella concessione del posteggio. I concessionari non possono occupare superfici maggiori ne’ occupare spazi comuni riservati al transito, passi carrai, ingressi a private abitazioni e altri luoghi.
E’ obbligatorio mantenere nel posteggio il proprio veicolo, salvo esplicita deroga.
Gli ambulanti sono tenuti ad agevolare il transito:
- al passaggio dei mezzi di emergenza e dei mezzi di pronto intervento;
- nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario presta¬bilito;
- degli operatori che si presentano entro le 8.30 per giustificato motivo;
- agli “spuntisti” che hanno avuto in assegnazione giornaliera il posteggio.

Le tende di protezione dei banchi e/o le attrezzature analoghe, la cui parte inferiore deve essere posizionata ad almeno 2, 20 metri dal suolo, potranno sporgere dallo spazio assegnato all’operatore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti.
E’ vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio
Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispet¬to al fronte espositivo, al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accurata¬mente in sacchetti a perdere e conferirli, separatamente per tipo, negli appositi contenitori dislocati nell’area.
Il posteggio non deve rimanere incustodito.
E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti sprovvisti della relativa concessione.
La pubblicità fonica è soggetta a specifica autorizzazione comunale. E' vietato annunciare prezzo e qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con grida, clamori e apparecchi per la diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica e alle attività circostanti.
Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consen¬tito l'utilizzo di apparecchi per diffusione dei suoni in relazione ai prodot¬ti posti in vendita, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe.
L’operatore ha l’obbligo di pagare il Canone per occupazioni suolo pubblico.