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Il Governo ha emanato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm) sulle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus.

SCUOLE

Confermata anche la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Da rilevare che, rispetto all’ordinanza vigente fino ad oggi, il decreto parla ora di sospensione e non più di chiusura, rendendo così possibile l’accesso alle scuole per il personale Ata.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Si conferma la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose. 

L’apertura dei luoghi di culto trova ora una disciplina più specifica rispetto alla settimana che si conclude, essendo prevista ma condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Prevista invece, l’apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali .

SPORT

Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.  Ai tifosi residenti in nella nostra regione, Lombardia e Veneto e delle province di Pesaro-Urbino e Savona è vietata la trasferta, ovvero la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI

È permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le attività commerciali diverse da quelle appena menzionate, possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

Si ricorda, inoltre, che il decreto citato contiene la raccomandazione che in tutti i locali pubblici, le palestre, i supermercati, le farmacie e negli altri luoghi di aggregazione siano messi a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.

Prevenzione igienico sanitarie:
* Lavarsi spesso le mani;
* Evitare il contatto ravvicinato (meno di 2 metri) con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute (tosse, raffreddore, febbre);
* Non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;
* Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce e poi lavarsi subito le mani;
* Non prendere farmaci antivirali nè antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
* Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool;
* Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone malate.

Il link al sito della Regione Emilia-Romagna: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

Allegati:
Decreto Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020.pdf

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Ultimo aggiornamento: 18-01-2024, 14:31