Il commercio ambulante può avvenire anche con l’utilizzo dei c.d. autonegozi, ovvero mezzi immatricolati secondo il codice della strada come veicoli speciali per uso negozio. Come già evidenziato, i negozi mobili devono rispettare i requisiti sanitari prescritti dall'ordinanza del Ministero della salute 3/4/2002.
Se l'autonegozio viene utilizzato per la cottura o riscaldamento di alimenti attraverso apparecchi alimentati a Gpl, questi devono essere provvisti della marchiatura CE ed essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d’uso. Le informazioni sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti installati e le istruzioni per il loro impiego devono essere disponibili sul luogo di funzionamento.
Ogni veicolo deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell’installazione. Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta delle autorità competenti.
Ogni installazione deve essere dotata di almeno due estintori portatili posti in posizione visibile e facilmente accessibile.
Le disposizioni in merito all'utilizzo di impianti alimentati da GPL sono contenute in modo esaustivo nella nota prot. 3794 del 12 marzo 2014 del Ministero Interno, dipartimento dei Vigili del Fuoco.