Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio ambulante, è necessario essere in possesso di requisiti di ordine morale:
1) avere compiuto 18 anni;
2) non avere subito condanne in materia penale, di non avere pendenze relative a reati soggetti alla legislazione antimafia.

L'esercizio relativo al settore alimentare (vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione di bevande e alimenti), è concesso a coloro che possiedono uno dei seguenti requisiti professionale:
a) avere frequentato un corso di formazione professionale per il commercio nel settore merceologico alimentare, riconosciuto dalla Regione;
b) avere esercitato un'attività analoga per almeno 2 anni negli ultimi 5 anni come titolare, socio, dipendente qualificato o collaboratore;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, o di altra scuola a indirizzo professionale almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
d) essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o per la vendita di generi alimentari.

L'ambulante deve sempre:
• essere in possesso della partita IVA;
• essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio;
• essere iscritto all'INPS per assistenza sanitaria e previdenziale, qualora svolga l'attività di ambulante in maniera esclusiva o prevalente;
• essere iscritto all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni, qualora abbia familiari collaboratori e/o dipendenti, ovvero sia una società.
• essere in regolare con i versamenti contributivi (Durc regolare).
• essere in regola con il pagamento di tutti i tributi locali.