L’autorizzazione è il documento rilasciato dal Comune che consente l’esercizio dell’attività di commercio ambulante, che può essere in forma itinerante oppure su posteggio fisso.
• Senza autorizzazione non si può operare;
• va aggiornata in caso di trasferimento di residenza o sede legale;
• in caso di subingresso (reintestazioni e trasferimenti della gestione) è sostituita da Scia;
• va esibita su richiesta agli organi di vigilanza;
• viene revocata se il commerciante non inizia l’attività entro 6 mesi dal rilascio (con eventuale proroga del Comune per necessità documentata) e se non utilizza il posteggio per un periodo di tempo superiore ai 4 mesi per ciascun anno solare (fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza);
• Il commercio su area pubblica nel settore alimentare è subordinato a notifica ai fini della registrazione degli OSA (operatori settore alimentare) da presentare allo Suap competente (sede legale) oltre al rispetto dei requisiti sanitari prescritti dall’ordinanza del Ministero della salute 3/4/2002 in particolare per i negozi mobili.