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LA PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO LE FRAZIONI
 
TITOLO V - LA PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO LE FRAZIONI
ART. 1 – Le frazioni

1.
Il territorio del Comune di Formigine è storicamente suddiviso in frazioni: aree integrate per natura del territorio, sviluppo urbanistico, dotazione di servizi comunali e caratteristiche socio-economiche.
2. Esse corrispondono alle frazioni di Magreta, Casinalbo, Colombaro, Corlo oltre al capoluogo Formigine e ad Ubersetto.
3. Per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune sono istituiti i Consigli di frazione.
4. Il Consiglio di frazione di Formigine Centro è suddiviso in quattro ambiti territoriali, secondo la ripartizione disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica. Per ogni ambito territoriale dovranno essere individuati quali componenti del Consiglio di Frazione, oltre quelli di cui al Titolo V, art. 2, tre nominativi di cui uno designato dalla minoranza consiliare e due dalla maggioranza consiliare che abbiano una correlazione per residenza o per attività lavorativa. Il presidente del Consiglio di Frazione può convocare, su richiesta dei rappresentanti dell’ambito territoriale, un’assemblea pubblica alla presenza di un rappresentante della Giunta Comunale, per discutere temi specifici alla parte di territorio ad esso relativa. Il parere che emergerà da tale assemblea sarà oggetto dell’ordine del giorno del primo consiglio di frazione centrale utile.
5. Il Consiglio di Frazione di Ubersetto è integrato dai nominativi individuati dagli organismi di partecipazione previsti dal Comune di Fiorano. In ogni caso i rappresentanti del Comune di Formigine e di Fiorano Modenese dovranno essere in numero proporzionale rispetto ai rispettivi residenti nel territorio di Ubersetto. La Presidenza e la Vicepresidenza dovranno essere attribuite alternativamente ad un componente del Consiglio di Frazione che rappresenta il Comune di Formigine e uno che rappresenta il Comune di Fiorano. Per queste cariche è prevista la rotazione per una durata pari alla metà del mandato.
6. L’Amministrazione Comunale assicura ad ogni frazione una sala pubblica nella quale riunirsi e l’attrezzatura necessaria. Annualmente indicherà inoltre le forme di collaborazione attuate da servizi comunali per coordinare l’attività delle frazioni.
7. Le frazioni concorderanno annualmente con l’Amministrazione Comunale le forme di collaborazione come la pubblicità, l’informazione ecc. e tutte le altre forme di sostegno che l’Amministrazione Comunale intenderà attuare a favore delle frazioni.

ART. 2 – I Consigli di frazione

1.
Per ogni frazione sarà nominato con provvedimento del Sindaco da adottarsi entro 120 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale, un Consiglio composto da:
  •  1 rappresentante designato da ciascun gruppo consiliare;
  •  1 rappresentante di ogni associazione o gruppo con sede nella frazione e iscritto al Registro Comunale delle Associazioni;
  •  1 rappresentante dei consigli di circolo e di istituto degli organi collegiali e di altri ordini scolastici che abbiano un plesso nella  frazione;
  •  1 rappresentante designato da ogni associazione di volontariato iscritta nell’apposito registro regionale e/o provinciale operante e attiva sul territorio comunale.

2. Ogni aggregazione sopracitata nominerà inoltre un rappresentante supplente che sostituirà il rappresentante effettivo in caso di sua assenza. Possono essere nominati consiglieri di frazione tutti coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età e che siano in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere Comunale. Fermi restando i suddetti requisiti, possono essere altresì nominati i cittadini di Stati anche non appartenenti all’Unione Europea purchè regolarmente soggiornanti in Italia e residenti nel Comune di Formigine da almeno tre anni. Non possono essere componenti dei Consiglio di Frazione: - i consiglieri comunali; - i consiglieri provinciali e regionali; - i deputati e senatori; - i dipendenti comunali; La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza dalla carica. Decade, altresì dalla propria carica il Consigliere che, senza giustificato motivo comprovato con documentazione scritta, non partecipi alle sedute consiliari per tre volte consecutive. La decadenza del consigliere di frazione comporta l’estinzione del diritto di essere rappresentato per l’organismo che lo aveva designato. Il Consiglio di frazione rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale. Fino alla nomina del nuovo Consiglio di Frazione rimane in carica quello precedente.

ART. 3 – Presidente del Consiglio di frazione

 1. Il Sindaco convoca la prima seduta del consiglio di frazione, non appena esecutiva la delibera di nomina. In tale seduta saranno formulate le proposte di autocandidatura alla carica di Presidente o di candidatura alla carica di Presidente o di candidatura da parte di uno o più gruppi. Il Presidente è eletto in seno al Consiglio di Frazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. In caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, o in caso di parità, si procede all’elezione del più anziano di età.
2. Il Presidente rappresenta la frazione presso l’Amministrazione Comunale e nelle pubbliche cerimonie, convoca e presiede il Consiglio fissando l’ordine del giorno, cura l’esecuzione degli atti del Consiglio. Può allontanare i cittadini che, con il loro comportamento, impediscano od ostacolino l’attività del Consiglio, o che assumano atteggiamenti non consoni in un luogo pubblico.
3. Il Presidente rimane in carica due anni decorsi i quali si deve procedere nuovamente alla elezione. Per i due anni successivi potrà essere rieletto. Decorsi quattro anni di presidenza della medesima persona, questi non potrà essere rieletto nel successivo quadriennio. 4. Con le stesse modalità è eletto il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. 5. Tra i componenti del Consiglio di Frazione viene designato un segretario, proposto dal Presidente ed eletto a scrutinio palese, che ordina e detiene i documenti della frazione, impegnandosi a trasmetterli senza alcuna omissione al suo successore; redige i verbali delle sedute, ponendoli in approvazione nella seduta successiva, dopo che gli altri consiglieri ne abbiano preso visione.

ART. 4 – Modalità di convocazione e pubblicità delle sedute dei Consigli di Frazione

1. Il Consiglio di frazione si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità, per iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un quinto, arrotondato all’unità superiore, dei Consiglieri oppure su richiesta del Sindaco oppure su richiesta scritta di un gruppo di cittadini in numero non inferiore ad 1 ogni 200 in riferimento al numero degli abitanti della frazione. La seduta è validamente costituita quando sono presenti almeno un terzo dei componenti eletti con i criteri stabiliti all’art. 2 comma 1 del presente titolo. La convocazione fatta per iscritto deve contenere l’elenco delle questioni da porre all’o.d.g. e pervenire almeno cinque giorni prima della data di convocazione. La lettera di convocazione deve essere trasmessa per conoscenza al Sindaco.
2. Tutta l’attività del Consiglio di frazione è pubblica salvo i casi previsti dalla legge per la segretezza delle sedute del Consiglio Comunale, che valgono anche per il Consiglio di frazione. Alle sedute del Consiglio di Frazione i cittadini possono assistere senza diritto di voto ma con diritto di parola. Le sedute del Consiglio di frazione saranno annunciate con un apposito avviso che sarà affisso nelle bacheche del Consiglio di frazione che l’Amministrazione comunale provvederà ad installare all’esterno o all’interno dei luoghi maggiormente frequentati. L’annuncio conterrà l’ordine del giorno. Di ogni seduta è compilato un verbale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

 ART. 5 – Rapporto dei Consigli di frazione con i cittadini e con l’Amministrazione Comunale

1.
Il Consiglio di frazione promuove la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità attraverso incontri ed assemblee. Ogni cittadino, senza esclusione alcuna, purchè abitante nella frazione, ha il diritto di presentare petizioni, richieste e proposte per iscritto al Presidente con richiesta di inserimento all’o.d.g. del primo Consiglio utile.
2. Il Consiglio di Frazione discute i problemi locali e partecipa con indicazioni, proposte, sollecitazioni sia al processo di programmazione che alla soluzione dei problemi specifici. Esprime pareri sui progetti delle opere pubbliche di fondamentale importanza per la frazione. Formula proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti la frazione.
3. L’Amministrazione Comunale indicherà in fase di bilancio preventivo uno stanziamento a favore delle frazioni, per il miglioramento delle strutture pubbliche e la loro manutenzione, nonché per lo svolgimento o la collaborazione a manifestazioni culturali di rilevanza o importanti per la frazione. La frazione indicherà, in accordo con l’Amministrazione Comunale ed in base allo stanziamento previsto, un elenco di priorità che sarà rispettato fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
4. Il Consiglio di frazione esprimerà, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del Sindaco, un parere scritto su: - Bilancio comunale preventivo e piano degli investimenti e loro relative variazioni quando esse abbiano influenza sulla comunità della frazione; - Variazione dello Statuto Comunale e dei Regolamenti per quanto attiene alla partecipazione democratica; - Piano Regolatore Generale, varianti e Piani particolareggiati che abbiano influenza sulla comunità della frazione; - Avvio o cessazioni di servizi comunali nella frazione. In caso di non risposta, dopo 15 giorni, il parere sarà considerato acquisito.
5. Il Presidente del Consiglio di Frazione può essere invitato ad un incontro del Consiglio Comunale su argomenti di fondamentale importanza per la frazione.