|
Deliberazione di Consiglio Comunale N°
21 del 3 maggio 2001
TITOLO PRIMO: Finalità
e funzioni del servizio
Art.1 - Principi e finalità del servizio
1. Il Comune di Formigine garantisce " il diritto
dei cittadini all'informazione, alla documentazione
e alla formazione permanente", ai sensi del comma
1 dell'art. 5 della Legge Regionale 18/2000, come
momento essenziale per la crescita civile e sociale
dei cittadini, affidando alla biblioteca comunale la
funzione di centro informativo locale che rende prontamente
disponibile per tutti i suoi utenti ogni genere di conoscenza
ed informazione.
2. Il Comune di Formigine riconosce e fa propri come
riferimenti fondamentali per l'attività e la
gestione della biblioteca le indicazioni contenute nel
"Manifesto delle biblioteche pubbliche", pubblicato
dall'United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organizations (U.N.E.S.C.O.), e nelle "Raccomandazioni
per le biblioteche pubbliche", stilate dall'International
Federation of Library Associations and Institutions
(I.F.L.A.).
3. I servizi della biblioteca sono forniti sulla base
dell'eguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione
di età, razza, sesso, religione, nazionalità,
lingua o condizione sociale; in particolare la biblioteca
opera per l'affermazione di una prospettiva interculturale
che valorizzi le differenze culturali e promuova la
loro convivenza come fattore di civiltà.
4. Il Comune di Formigine riconosce nella biblioteca
comunale un servizio pubblico indispensabile al fine
di promuovere lo sviluppo civile della comunità
locale, si impegna a sostenerla anche ai fini finanziari
e patrimoniali e provvede alla sua gestione, nei modi
e nelle forme più opportune, ai sensi dell'art.
112 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
5. Il Comune adotta il presente regolamento al fine
di disciplinare l'organizzazione interna, la gestione
e i relativi organi della biblioteca, nonché
le modalità di espletamento dei servizi per l'utenza,
comprese le norme di salvaguardia delle raccolte.
Art. 2 - Cooperazione interbibliotecaria
1. Il Comune promuove, per mezzo di apposite convenzioni
e accordi di programma, l'integrazione della biblioteca
nei sistemi territoriali e funzionali, cooperando a
tal fine con le biblioteche, gli archivi e le istituzioni
culturali, educative e documentarie e con gli altri
Enti Locali, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della
L.R. 18/2000.
2. Il Comune aderisce al Sistema bibliotecario locale
intercomunale e a quello Provinciale di Modena.
Art. 3 - Compiti e servizi
1. La biblioteca comunale, intitolata a "Daria
Bertolani Marchetti" con sede a Formigine in Via
S. Antonio 4, è un istituto culturale ai sensi
dell'art. 1, comma 5, lettera a) della Legge Regionale
18/2000, facente parte dell'organizzazione bibliotecaria
regionale di cui rispetta gli indirizzi e gli standard,
ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n.
18/2000.
2. Si configura come servizio bibliotecario di base
associato al Sistema bibliotecario intercomunale e provinciale
e assicura i seguenti servizi, ai sensi dell'art.12
della Legge Regionale 18/2000:
a) acquisisce, ordina, conserva e predispone per il
pubblico documenti a stampa e in qualsiasi supporto
(video, sonori, multimediali e telematici);
b) raccoglie e valorizza la documentazione sul territorio
comunale, al fine di custodire e trasmettere la memoria
storica locale;
c) raccoglie e predispone per il pubblico documenti,
relazioni e studi sul territorio prodotti o commissionati
dall'Amministrazione Comunale.
d) raccoglie, ordina e predispone per il pubblico opere
per le minoranze etniche e linguistiche presenti nel
territorio comunale;
e) favorisce l'uso della biblioteca, in particolare,
dei bambini e dei ragazzi, organizzando specifici servizi
a loro rivolti, in collaborazione con le istituzioni
scolastiche;
f) si adopera per l'eliminazione degli ostacoli
che separano speciali categorie di cittadini dall'utilizzo
della biblioteca tramite l'acquisto di opere adeguate,
servizi di consegna a domicilio e quant'altro serva
allo scopo;
g) realizza attività culturali correlate alle
funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della
lettura e dell'informazione, del libro e del documento;
h) promuove studi e ricerche di rilevanza locale, individuando
poi le migliori forme di promozione del materiale prodotto;
i) promuove il diritto alla lettura e allo studio, raccordandosi
con le associazioni territoriali e con le istituzioni
scolastiche, e si adopera come centro di iniziativa
e di supporto per azioni che abbiano come scopo l'educazione
permanente;
j) si adopera per il prestito interbibliotecario;
k) coopera con le altre agenzie informative comunali,
provinciali e regionali, al fine di poter ampliare la
propria disponibilità informativa;
l) effettua i suoi interventi biblioteconomici e bibliografici
in armonia con gli indirizzi programmati dalla Regione.
TITOLO SECONDO: Patrimonio e Bilancio
Art. 4 - Patrimonio
1. Il patrimonio della biblioteca comunale consiste
in:
a) materiale documentario su vari supporti presente
nelle raccolte della biblioteca comunale all'atto dell'emanazione
del presente regolamento, e da quello acquisito per
acquisto, dono o scambio, regolarmente registrato in
appositi e particolari inventari che entra a far parte
del demanio culturale del Comune di Formigine;
b) cataloghi, inventari, banche dati;
c) attrezzature, arredi e strumenti informatici in dotazione
alla biblioteca;
d) immobili, anche periferici, che ospitano i servizi.
2. Variazione
a) La variazione del patrimonio documentario avviene
solitamente tramite acquisto da fornitori stabiliti
con atti amministrativi comunali, nonché con
scambi e doni. Il patrimonio viene registrato nell'inventario
cronologico di entrata della Biblioteca.
b) Il Comune provvede, ai sensi di legge, all'accettazione
di eventuali donazioni e lasciti costituenti fondo di
rilevante valore economico a favore della biblioteca,
sentito il parere del Responsabile della biblioteca.
Per i doni di opere singole o comunque non costituenti
fondo di rilevante valore economico provvede direttamente
il Responsabile della biblioteca. Le donazioni devono
essere accompagnate da un apposito elenco, sottoscritto
dal donatore.
c) La biblioteca comunale è autorizzata ad effettuare
scambi di materiale documentario con altre biblioteche,
istituti culturali e altri soggetti pubblici o privati.
Gli scambi vanno effettuati secondo le modalità
di uso comune nella prassi gestionale delle biblioteche.
3. Conservazione
Per garantire la corretta conservazione del materiale
posseduto, il Comune provvede, oltre alla pulizia ordinaria
dei locali, a periodici interventi di pulizia e spolveratura
del materiale librario nel rispetto delle indicazioni
del Responsabile della biblioteca. Il personale della
biblioteca provvede a periodici controlli e verifiche
dello stato delle raccolte.
4. Revisione
Periodicamente viene effettuata sulla scorta degli inventari
la revisione totale o parziale delle raccolte librarie
e documentarie, dei mobili e delle attrezzature della
biblioteca. A seguito della revisione verrà redatto
un verbale sottoscritto dal Responsabile della biblioteca
e conservato nell'archivio della biblioteca. In occasione
della revisione viene proposto, con apposito atto amministrativo,
lo scarto del materiale non più idoneo alla fruizione.
Le mancanze riscontrate e gli scarti sono annotati nell'inventario
cronologico di entrata della biblioteca.
Art. 5 - Gestione amministrativa
1. La gestione della biblioteca può avvenire
"in economia", con affidamento a terzi o in
altre forme, secondo quanto disposto dalla D. Lgs 267/2000.
Il Comune di Formigine si riserva di valutare la modifica
della forma di gestione in altre previste dall'art.
113 dalla D. Lgs 267/2000, qualora lo richiedessero
le mutate dimensioni del servizio o il Sistema bibliotecario
a cui afferisce la biblioteca comunale.
2. Il Comune di Formigine stipula, ai sensi del D. Lgs
267/2000 e della L.R. 18/2000, convenzioni con altri
enti, pubblici o privati, al fine di favorire la valorizzazione
e l'integrazione delle risorse bibliotecarie e storico-archivistiche
esistenti sul territorio, in funzione dell'ampliamento
e del coordinamento delle strutture, dei servizi e delle
attività e della loro più ampia utilizzazione
pubblica.
3. L'ordinamento, l'organizzazione e le finalità
delle convenzioni di cui sopra sono approvati con apposito
atto degli organi competenti e non comportano modificazioni
al presente regolamento, salvo che, per esigenze associative,
non debba essere riveduta la natura istituzionale, amministrativa
o giuridica della biblioteca comunale.
Art. 6 - Gestione finanziaria
1. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale
del Comune prevedono gli stanziamenti di entrata e di
spesa afferenti alla biblioteca.
2. Le entrate che finanziano le attività della
biblioteca, derivano da risorse autonome dell'Ente,
da trasferimenti della Provincia e della Regione, da
donazioni e da corrispettivi per prestazioni a pagamento
fornite dal servizio ai sensi del comma 2 dell'art.12
della L.R. 18/2000.
3. Gli stanziamenti di spesa coprono i costi per l'acquisto
di materiale documentario e di strumentazioni, di attrezzature
ed arredi, per lo svolgimento delle attività
di promozione e valorizzazione del patrimonio documentario
nonché per il pagamento dei servizi generali
di gestione e dei contratti di prestazione d'opera.
Art. 7 - Gestione biblioteconomica
La biblioteca adotta norme biblioteconomiche e standard
internazionali per la conservazione, la catalogazione,
l'ordinamento e la fruizione del materiale documentario,
tenuto conto delle disposizioni nazionali e regionali
in materia, recepite dal Sistema bibliotecario provinciale.
TITOLO TERZO: Personale,
organizzazione del lavoro, direzione
Art. 8 - Generalità
1. Il Comune dota la biblioteca comunale di personale,
dipendente o acquisito mediante contratto d'appalto,
"qualificato in grado di gestire attività
di alta complessità tecnico-scientifica"
ai sensi del comma 3 dell'art.5 e del comma 1,
lettera d) dell'art. 12 della Legge Regionale n.
18/2000, e secondo le necessità di sviluppo del
servizio, in armonia con gli standard regionali.
2. Le modalità e i requisiti di assunzione, i
diritti e i doveri, il trattamento giuridico-economico
del personale dipendente della biblioteca sono stabiliti
dal regolamento di organizzazione per i dipendenti comunali,
secondo le norme vigenti.
3. L'assegnazione di eventuale personale dipendente
in mobilità interna è preceduta da una
selezione mirante ad accertarne l'attitudine.
4. Il Comune favorisce le attività di formazione
e aggiornamento del personale, di volta in volta stabilite.
5. Per prestazioni particolari potrà farsi ricorso
alle forme di collaborazione esterna previste dalle
norme vigenti in materia.
Art 9 - Personale della Biblioteca:
1. Il personale della biblioteca:
a) assicura il funzionamento della biblioteca e l'erogazione
dei servizi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri
stabiliti dagli organi competenti;
b) opera per una piena informazione agli utenti riguardo
ai servizi;
c) cura la buona conservazione delle attrezzature e
degli arredi presenti in biblioteca;
d) cura la custodia, l'ordinamento, la conservazione,
la valorizzazione delle raccolte documentarie e ne favorisce
l'accessibilità e l'utilizzo da parte del pubblico;
e) è responsabile della perfetta osservanza delle
norme di consultazione e fruizione del patrimonio documentario
da parte dell'utenza;
f) deve dar prova, nei rapporti con l'utenza, di cortesia
e buona volontà; in particolare, deve fornire
ai frequentatori chiarimenti sull'uso dei cataloghi,
sullo schema di classificazione e su ogni altra informazione
bibliografica venga richiesta;
g) cura l'informazione bibliografica, utilizzando
a favore del pubblico le strumentazioni e le metodologie
più opportune, anche di tipo informatico e telematico;
h) offre inoltre indicazioni sulle possibilità
che il mondo dell'informazione propone, in relazione
alle esigenze di volta in volta espresse dall'utente;
i) deve dare subito avviso al Responsabile della biblioteca
di qualsiasi disfunzione, guasto, pericolo, sottrazione,
disordine e danno avvenga al patrimonio o alla struttura
della biblioteca stessa, di cui abbia direttamente e
indirettamente notizia.
Art. 10 - Responsabile della Biblioteca
Il Responsabile della biblioteca è responsabile
della gestione biblioteconomica e organizzativa, fatto
salvo le funzioni e le responsabilità del Dirigente
di settore e cura l'applicazione del presente regolamento.
In particolare:
a) sovrintende alle funzioni scientifiche, tecniche
ed organizzative inerenti all'attività della
biblioteca comunale;
b) dirige e organizza il personale dipendente e acquisito
mediante contratto d'appalto assegnato in dotazione
organica della biblioteca;
c) convoca e presiede, ogni volta che lo ritenga opportuno,
le riunioni del personale;
d) fornisce agli organi amministrativi e tecnici i dati
per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali
e le informative sui livelli di servizio raggiunti dalla
biblioteca, sulle strategie più efficaci per
raggiungere gli obiettivi e sulle risorse necessarie
al successivo sviluppo;
e) predispone, valendosi della collaborazione del personale,
gli atti amministrativi di interesse della biblioteca;
f) predispone strumenti di rilevazione statistica circa
il patrimonio, l'utenza e l'attività della biblioteca
in genere;
g) provvede regolarmente alla scelta e all'acquisizione
di ogni tipo di materiale documentario, assicurando
una celere inventariazione e catalogazione, nei limiti
delle risorse umane ed economiche a disposizione, avvalendosi,
se necessario, della assistenza e della consulenza del
Sistema;
h) propone l'organizzazione di attività
culturali destinate alla promozione della biblioteca
e del suo patrimonio e nel rispetto delle finalità
di cui al titolo 1;
i) cura le relazioni con gli organi tecnici del Sistema
bibliotecario intercomunale;
j) collabora inoltre allo sviluppo e alla diffusione
dei servizi di lettura, documentazione e informazione
sul territorio, partecipando al Comitato tecnico del
Sistema composto dai bibliotecari di tutte le biblioteche
associate al Sistema stesso;
k) adotta tutti quei provvedimenti organizzativi che
ritiene idonei per il miglior funzionamento del servizio.
TITOLO QUARTO: Servizio al pubblico
Art. 11 - Criteri generali
1. Gli spazi e i servizi della biblioteca si articolano
per tipologia di utenza e di materiale, individuando,
in particolare, spazi autonomi per la consultazione
e per la lettura ad uso di bambini e ragazzi.
2. I servizi di consultazione dei documenti e dei cataloghi,
la lettura e il prestito sono gratuiti, ai sensi del
comma 2 dell'art. 12 della L.R. 18/2000.
3. Possono essere sottoposti a tariffa i servizi volti
a soddisfare richieste specifiche personalizzate e i
servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per la loro
natura, per il loro funzionamento o per tipo di fornitura,
comportino costi supplementari interni o esterni, anche
connessi all'utilizzazione di tecnologie. Le tariffe
sono stabilite da deliberazione della Giunta Comunale.
Art. 12 - Accesso alla Biblioteca
1. L'accesso alla biblioteca è libero e gratuito.
L'accesso alle sale di lettura per studiarvi con proprio
materiale è consentito subordinatamente alle
esigenze degli utenti del servizio di consultazione
e lettura.
2. Il Responsabile della biblioteca può escludere
o limitare temporaneamente l'accesso a sale e locali
al fine di migliorare la funzionalità dei servizi.
3. Il Responsabile della biblioteca autorizza le visite
guidate ai locali della biblioteca. Il visitatore deve
conformarsi a tutte quelle prescrizioni che gli vengono
date dall'addetto che l'accompagna.
Art. 13 - Orario di apertura
L'orario di apertura del servizio è fissato dal
Sindaco nel rispetto degli indirizzi generali indicati
dal Consiglio Comunale, sentito il parere del Responsabile
della biblioteca, nel rispetto degli standard di servizio
regionali, ai sensi dell'art.10 della L.R. 18/2000
e in armonia con l'orario di apertura delle biblioteche
del territorio.
Art. 14 - Consultazione in sede
1. La consultazione in sede dei cataloghi e del patrimonio
documentario è libera.
2. Il Responsabile può disporre che parte del
materiale, per tipologia particolare, sia sottoposto
a limitazioni di consultazione. Per tale materiale serve
richiesta scritta e motivata da parte dell'utente.
Prima di dare in consultazione manoscritti e libri rari,
incunaboli, libri di pregio, incisioni, disegni, fotografie,
carte e tavole di qualche valore, il personale della
biblioteca ha il dovere di assicurarsi della identità
del richiedente e della motivazione per la quale il
materiale è richiesto.
3. Chi desidera che l'opera consultata rimanga disponibile
deve farne richiesta al personale della biblioteca.
Se entro il secondo giorno di deposito l'utente non
richiede l'opera, questa viene rimessa a disposizione
del pubblico
4. Per le opere collocate negli scaffali aperti, l'utente
deve lasciare sul tavolo il materiale liberamente consultato:
è compito del personale della biblioteca riporlo
sullo scaffale.
Art. 15 - Servizio di prestito domiciliare
Tutti i cittadini, anche residenti in altri comuni o
di nazionalità diversa, di qualunque età
anagrafica, possono usufruire del prestito domiciliare
del patrimonio documentario purché in possesso
della tessera di iscrizione e non siano stati sospesi
dal prestito presso una qualsiasi delle biblioteche
del Sistema bibliotecario intercomunale e provinciale.
Art. 16 - Iscrizione al servizio di prestito
1. L'iscrizione al servizio di prestito è libera
e gratuita per tutti i cittadini, ai sensi dell'art.
12, comma 1 della L. 18/2000.
2. Per iscriversi al servizio di prestito a domicilio
è necessario compilare un modulo che accerti
la situazione anagrafica, l'accettazione del trattamento
dei dati personali per finalità di servizio ai
sensi della L. 675/1996 e l'integrale rispetto del presente
regolamento. Il trattamento dei dati raccolti al momento
dell'iscrizione alla biblioteca è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
previste dal presente Regolamento. L'interessato può
richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei
propri dati personali dalla banca dati.
3. Per i minori di 14 anni, è necessaria la sottoscrizione
del genitore o di chi ne fa le veci.
4. Al nuovo utente verrà rilasciata una tessera
personale con un numero di riconoscimento. In caso di
smarrimento della tessera ne potrà essere rilasciato
gratuitamente un solo duplicato. Ulteriori rilasci comporteranno
il pagamento di una quota stabilita dalla Giunta Comunale.
5. La tessera d'iscrizione è personale e deve
essere presentata ogni volta che viene registrato un
prestito. L'iscritto è tenuto a comunicare, tempestivamente,
eventuali cambiamenti di indirizzo.
Art. 17 - Modalità del servizio di prestito
1. Il numero massimo delle opere in prestito contemporaneamente
(comprese le opere ottenute tramite prestito interbibliotecario)
per ogni utente è in numero di 4 ad eccezione
di situazioni debitamente motivate e approvate dal Responsabile.
2. La durata del prestito è di 30 giorni per
il materiale librario e di 7 giorni per le altre tipologie
di documenti e può essere prorogata di uguale
periodo solo su richiesta fatta prima della scadenza,
se l'opera non è stata prenotata.
3. E' possibile prenotare fino a due opere. La prenotazione
di un'opera può essere effettuata anche
via telefonica e sarà cura degli addetti registrare
la richiesta ed avvisare l'utente quando l'opera
si renderà disponibile. La prenotazione si intenderà
valida fino al 7° giorno dall'avviso della
disponibilità, dopo il quale decade l'effetto
della prenotazione.
4. Nel caso di novità editoriali o di opere particolari
di interesse contingente, il Responsabile della biblioteca
ha la facoltà di modificare la durata del prestito.
Il Responsabile della biblioteca può richiedere
la restituzione immediata delle opere in prestito, per
motivi di servizio. Il prestito alle classi scolastiche
può prevedere deroghe sia per il numero dei documenti
informativi che per i limiti di durata.
5. Particolari condizioni possono essere previste per
il prestito nei confronti di speciali categorie di cittadini
(disabili, lungodegenti, ...) impossibilitati a frequentare
la sede bibliotecaria.
6. Sono escluse dal prestito le opere di consultazione
generale, del fondo antico e delle sezioni speciali,
i quotidiani, l'ultimo numero dei periodici e le opere
che, a giudizio del Responsabile della biblioteca, devono
rimanere in biblioteca.
7. Il prestito è personale e l'utente è
responsabile della buona conservazione del materiale
preso in prestito. In caso di smarrimento o di grave
deterioramento, l'utente dovrà provvedere
alla sostituzione dell'opera con un altro esemplare
identico o equipollente, concordato con il Responsabile
della biblioteca. E' fatto tassativo divieto agli utenti
di prestare ad altri le opere ottenute in prestito.
8. In caso di ritardata restituzione delle opere in
prestito l'utente viene avvisato mediante solleciti
scritti. Nel caso di ritardi ripetuti e/o prolungati
è prevista la sospensione temporanea dal servizio
di prestito presso tutte le biblioteche appartenenti
al Sistema bibliotecario intercomunale, per un periodo
stabilito dalla Commissione tecnica dello stesso. La
riammissione ai servizi di prestito avviene previa la
restituzione dell'opera e il versamento di una
penale, il cui importo è stabilito dalla Giunta,
sentito il parere degli organi del Sistema bibliotecario
intercomunale. La sospensione dal servizio di prestito
sarà definitiva in tutte le biblioteche del Sistema,
qualora l'utente abbia raggiunto un numero di sospensioni
temporanee stabilito dalla Commissione tecnica del Sistema
bibliotecario intercomunale.
Art. 18 - Prestito interbibliotecario
La Biblioteca svolge un regolare servizio di prestito
con le altre biblioteche ed in particolare con quelle
aderenti al Sistema bibliotecario intercomunale e provinciale.
Nel caso di prestito da biblioteche con le quali non
sono in atto particolari forme di collaborazione, tutte
le spese sostenute sono a carico dell'utente.
Sono ammesse al prestito interbibliotecario tutte le
opere ad eccezione di quelle di cui al comma 6 del precedente
art.17. Il prestito interbibliotecario dura di norma
30 giorni.
Art. 19 - Informazioni bibliografiche
La biblioteca presta attenzione ai servizi di informazione
bibliografica agli utenti, utilizzando le strumentazioni
e le metodologie più opportune, anche telematiche.
L'assistenza o consulenza è garantita anche
a distanza ad utenti che si rivolgono alla biblioteca
anche via postale o telematica, nei modi e nei tempi
delle risorse utilizzabili.
Art. 20 - Servizio di riproduzioni
1. Il servizio fotocopie è gestito dal personale
della biblioteca ed è riservato al materiale
di proprietà della stessa, nel rispetto dei diritti
d'autore (Leggi 633/41, 159/93 e successive, 248/2000).
2. La Giunta Comunale fissa le tariffe per l'attività
di riproduzione tramite fotocopie o procedimento fotografico,
o stampe del materiale librario e documentario di proprietà
della Biblioteca. Fissa inoltre le tariffe per la riproduzione
di documenti o parti di essi provenienti da banche dati
remote su supporto cartaceo o magnetico forniti dalla
biblioteca.
3. La riproduzione tramite fotocopie è riservata
al materiale documentario della biblioteca ed è
realizzata in sede su richiesta dell'utente. L'effettuazione
di cospicue quantità di fotocopie, sulla base
delle esigenze di servizio, può essere rinviata
al giorno successivo.
4. Chi riporta in opere a stampa o audiovisive documentazione
di particolare interesse appartenente a fondi antichi
o speciali della biblioteca deve citarne la provenienza.
Le riproduzioni fotografiche del materiale della biblioteca
sono possibili previo parere favorevole del Responsabile
della biblioteca. Il permesso viene concesso con la
clausola che il procedimento usato non danneggi il materiale
documentario. Per le riproduzioni fotografiche destinate
ad essere pubblicate, il richiedente deve rilasciare
alla biblioteca i negativi o copie delle diapositive,
oppure una copia della pubblicazione che le comprende.
Le spese di riproduzione sono a totale carico dei richiedenti
ai quali spettano anche eventuali accordi con i fotografi.
Art. 21 - Utilizzo degli elaboratori multimediali e
Servizi on line
1. Gli iscritti alle biblioteche del Sistema hanno libero
accesso all'uso degli elaboratori e ai servizi on line,
previa compilazione di un apposito modulo di richiesta.
La sottoscrizione di tale modulo implica l'accettazione,
da parte dell'utente, delle norme di gestione del
servizio, la conoscenza delle responsabilità
e degli obblighi previsti dalla legislazione vigente
e delle relative sanzioni, nonché delle particolari
disposizioni per gli utenti in età minore. Detto
modulo verrà conservato a cura del personale
della biblioteca a scopi statistici e a garanzia di
un corretto impiego degli elaboratori.
2. L'utente non può, di norma, impegnare l'elaboratore
per più di un'ora consecutiva. I limiti di cui
sopra possono essere superati solo in assenza di altre
prenotazioni.
3. La richiesta di utilizzo dell'elaboratore multimediale
presuppone la conoscenza da parte dell'utente del suo
utilizzo. L'utente può richiedere l'intervento
del personale della biblioteca per problematiche legate
all'utilizzo degli applicativi e dei cd rom messi a
disposizione.
4. All'utente è consentito l'utilizzo delle sole
risorse esistenti sull'elaboratore o sui supporti informatici
della biblioteca e dei soli servizi on line di documentazione.
5. Le modalità di utilizzo delle strumentazioni
informatiche e dei servizi on line saranno oggetto di
apposite norme elaborate dalla Commissione tecnica del
Sistema bibliotecario intercomunale.
TITOLO QUINTO: Diritti e
doveri dell'utente
Art. 22 - Carta dei servizi
1. L'erogazione dei servizi bibliotecari deve essere
ispirata ai "Principi sull'erogazione dei servizi
pubblici", indicati dal D. P. C. M. del 27 gennaio
1994 e dal D.lgs 286/1999: eguaglianza, imparzialità,
continuità, diritto di scelta, partecipazione,
efficienza ed efficacia.
2. Entro un anno l'anno successivo all'entrata in vigore
del presente regolamento, il Responsabile del servizio,
in collaborazione con il personale addetto alla biblioteca
e gli organi del Sistema bibliotecario intercomunale,
predispone "La Carta dei servizi" definendo
standard generali e standard specifici di quantità
e qualità dei servizi, in riferimento a quanto
previsto dalla L.R. 18/2000. Gli standard sono periodicamente
aggiornati, sia per adeguarli alle esigenze degli utenti
che alle condizioni organizzative delle strutture di
servizio.
3. Per valutare la qualità e l'efficacia dei
servizi resi, il Responsabile del servizio, coadiuvato
dal personale addetto alla biblioteca, svolge periodicamente
apposite verifiche, tramite adeguati strumenti misuratori.
4. La Carta dei servizi potrà stabilire ulteriori
forme di consultazione e verifica del gradimento degli
utenti nei riguardi dei servizi erogati.
Art. 23 - Informazione agli utenti
La biblioteca assicura la piena informazione agli utenti
sui servizi e le modalità di erogazione attraverso
la visione del presente regolamento e la predisposizione
di una "Guida ai servizi bibliotecari", con
la quale sono specificate in dettaglio le procedure.
Eventuali cambiamenti procedurali saranno oggetto di
tempestivo avviso ad opera del Responsabile del servizio.
Sono inoltre divulgate statistiche inerenti il funzionamento
dei principali servizi.
Art. 24 - Suggerimenti
1. Gli utenti, in forma singola o associata, possono
proporre suggerimenti per migliorare i servizi e per
l'acquisizione di nuovi strumenti documentali, tramite
apposito modulo.
2. Le proposte per acquisto di materiale documentario
vengono valutate dal Responsabile della biblioteca,
sulla base della corrispondenza ai criteri di incremento
in atto e dei limiti del bilancio.
Art. 25 - Reclami
Gli utenti devono essere sempre informati delle decisioni
che li riguardano, comprese le motivazioni, e possono
presentare reclami per iscritto all'Ufficio delle
Relazioni con il Pubblico riguardanti qualsiasi forma
di disservizio o malfunzionamento che limiti la fruibilità
dei servizi, nonché ogni comportamento contrario
ai principi del presente regolamento. Agli utenti è
garantito l'accesso alle informazioni in base alla
L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), con i limiti previsti da questa, e
dalla L. 675/1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali).
Art. 26 - Norme di comportamento per il pubblico
1. Chiunque usufruisca dei servizi offerti dalla biblioteca
deve garantire il rispetto dei diritti altrui e attenersi
in particolare alle norme di cui ai commi seguenti:
E' vietato:
a) assumere atteggiamenti non consoni all'ambiente,
trattenersi per fini estranei alla fruizione del materiale
documentario, riservare posti a sedere, uscire dalla
biblioteca lasciando i propri effetti sui tavoli, consumare
cibi e bevande, introdurre animali e l'uso dei
telefoni cellulari;
b) introdursi negli uffici della biblioteca e/o prendere
dagli scaffali e dai tavoli degli impiegati qualsiasi
libro od oggetto;
c) il ricalco o ritaglio delle illustrazioni o altro
che possa, comunque, macchiare o danneggiare il materiale,
pena l'esclusione temporanea o definitiva dai servizi
della biblioteca;
d) danneggiare arredi e attrezzature della biblioteca.
2. L'utente che tenga nell'ambito dei locali adibiti
a biblioteca o delle loro pertinenze un comportamento
non consono al luogo e che risulti di pregiudizio al
servizio pubblico, ovvero che non intenda rispettare
le norme previste dal presente regolamento o dagli ordini
di servizio del Responsabile della biblioteca, potrà
essere dapprima richiamato ed in caso di reiterata inosservanza
allontanato dalla biblioteca dal personale di turno,
che farà rapporto tempestivo sull'accaduto al
Responsabile della biblioteca. Contro tale provvedimento
l'utente può fare reclamo al Responsabile della
biblioteca. L'utente che reiteri il comportamento che
ha provocato il suo temporaneo allontanamento dalla
biblioteca, potrà con ordinanza del Sindaco essere
interdetto definitivamente dall'accesso alla biblioteca.
Avverso tale provvedimento l'utente potrà ricorrere
innanzi al giudice amministrativo. Per casi particolarmente
gravi, può essere deferito all'Autorità
giudiziaria dal Sindaco, su proposta del Responsabile
della biblioteca.
3. E' penalmente e civilmente responsabile chi
asporta indebitamente libri e strappa pagine o tavole
o in qualunque modo danneggia opere, attrezzature e
arredi esistenti in biblioteca.
E' tenuto a rispondere del danno, sostituendo le
cose danneggiate con altre identiche o versando all'Amministrazione
comunale il valore nella misura determinata dalla stessa.
4. L'utente che riceve un'opera in prestito deve controllarne
l'integrità e lo stato di conservazione
e far presente immediatamente al personale della biblioteca
le mancanze e i guasti in essa riscontrati.
5. La biblioteca non è responsabile per gli oggetti
e libri personali smarriti o lasciati incustoditi in
biblioteca.
Art. 27 - Uso dei locali della biblioteca
Non può essere consentito l'uso dei locali della
biblioteca ad altre istituzioni o associazioni per lo
svolgimento di proprie attività ed iniziative.
Riunioni, conferenze e dibattiti svolti di iniziativa
o con il coinvolgimento della biblioteca potranno essere
effettuati nei locali della stessa, compatibilmente
con le caratteristiche logistiche degli ambienti, degli
arredi, delle attrezzature, del patrimonio librario
e documentario e di espletamento del servizio al pubblico.
TITOLO SESTO: Disposizioni
finali
Art. 28 - Norme di rinvio
Per tutto ciò che non è disciplinato dal
presente atto valgono le norme dei regolamenti comunali,
oltre alle leggi regionali e nazionali in materia e
alla convenzione di gestione del Sistema bibliotecario
intercomunale. Tutte le disposizioni, le norme e le
regolamentazioni eventualmente preesistenti vengono
abrogate e sostituite a tutti gli effetti dal presente
regolamento.
|